Economia
02/05/2014
L’amministratore di sostegno
La figura dell’amministratore di sostegno, da quando introdotta nel nostro ordinamento in forza di legge 9 gennaio 2004, n. 6, ha avuto un riscontro positivo ma, ad oggi, risulta ancora sconosciuta a molti.
Con la richiamata norma il legislatore ha novellato nel codice civile gli articoli da 404 a 413 cod.civ., collocati nel capo primo “Dell’amministratore di sostegno”, del libro primo, Titolo XII del codice civile, “Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia”.
Già da quest’ultimo titolo riportato nel codice civile si evince quale sia la ratio dell’amministratore di sostegno.
Si tratta di un soggetto che svolge la funzione di prestare ausilio alle persone parzialmente incapaci per lo svolgimento delle attività di vita quotidiana (e non solo).
Anteriormente all’introduzione della figura, il nostro ordinamento conosceva esclusivamente le misure maggiormente “severe” e “restrittive” dell’interdizione e dell’inabilitazione che però, di fatto, presuppongono un’incapacità ben maggiore rispetto a quella che è in capo al beneficiario di amministratore di sostegno.
E così, il legislatore ha introdotto l’istituto per aiutare tutta quella rosa di persone che non sono totalmente capaci ma che non sono nemmeno totalmente incapaci, al punto da richiedere l’adozione di un provvedimento di interdizione o di inabilitazione.
Il beneficiario di amministrazione di sostegno, in particolare, può essere una persona che si trova solo parzialmente nell’impossibilità, anche temporanea, di fare fronte ai propri bisogni.
Il tipico esempio è quello del nonno (o, in genere, della persona in età avanzata) che mentalmente è lucida ma che ha difficoltà a compiere le normali attività di vita quotidiana; i casi che possono portare all’apertura della misura in commento possono essere però i più vari.
Mediante la previsione della figura dell’amministratore di sostegno è stata introdotta la possibilità di adire l’autorità giudiziaria, in persona del giudice tutelare, per ottenere un provvedimento di nomina di amministratore di sostegno, il quale potrà poi essere amministratore assistente o amministratore rappresentante.
Il ricorso di nomina può essere presentato dai soggetti indicati nell’art. 406 cod.civ., il quale rimanda all’art. 417 cod.civ. in tema di interdizione, ovvero, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, tutore, curatore e pubblico ministero.
Particolarità dell’istituto è che il legislatore ha contemplato anche il convivente, dando così un riconoscimento implicito alle c.d. famiglie di fatto.
Una volta accolto il ricorso, previo esperimento della procedura giudiziale prevista dal codice, viene redatto il c.d. statuto dell’amministratore di sostegno, ovvero un documento nel quale sono indicati gli atti che il beneficiario della misura deve compiere con l’assistenza, ovvero, mediante rappresentanza dell’amministratore di sostegno.
Per tutte le attività non contemplate nel richiamato regolamento, il beneficiario della misura non avrà bisogno di ausilio e potrà compiere tali atti da solo.
Infine, quanto alla qualifica soggettiva dell’amministratore di sostegno, poiché si tratta di una persona che ha uno stretto contatto quotidiano con il beneficiario, l’ordinamento ha previsto che il giudice lo scelga preferibilmente tra i soggetti che hanno già un rapporto con il beneficiario medesimo, anche di natura familiare come il coniuge, il padre, la madre, il fratello e tutti gli altri soggetti indicati nell’art. 408 cod.civ..
In conclusione, ad oggi appare consigliabile procedere alla nomina della figura di amministratore di sostengo in tutti quei casi in cui esiste una parziale incapacità che richiede, in certi casi, l’ingerenza dell’autorità giudiziaria che sovrintenda sul soggetto parzialmente incapace per tutelarne i diritti sia personali, sia patrimoniali.
novembre 2024
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