Economia
27/02/2014
Pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo in contanti fino ad euro 999,99
La legge di Stabilità per l’anno 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), all’articolo 1 comma 50 ha previsto che i pagamenti delle locazioni di immobili ad uso abitativo non potessero essere effettuati in contanti e ciò al fine di rendere tracciabile la circolazione del denaro. La norma da ultimo richiamata è del seguente tenore: “All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1.1 - i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”.
Fino a pochi giorni fa, quindi, tutti erano convinti di non poter “pagare l’affitto” in contanti. In data 5 febbraio 2014, tuttavia, il Ministero per lo Sviluppo Economico (M.E.F.) è intervenuto sul punto, emettendo una nota (Prot: DT 10492) corrente con la rubrica Chiarimenti interpretativi in merito alle modalità di pagamento dei canoni di locazione di unità abitative (articolo 1, comma 50, legge 27 dicembre 2013 n. 147). Detto provvedimento si è fatto portatore di una rinnovata interpretazione della disposizione sulle modalità di pagamento dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo. In particolare, il Ministero ha affermato che il pagamento in contanti sarebbe ammissibile, e quindi legittimo, entro l’importo di euro 999,99. Tale orientamento si basa sull’applicazione analogica alla disciplina delle locazioni abitative del tetto massimo che il legislatore ha previsto, in generale, per la circolazione dei contanti.
L’articolo 49 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), infatti, prevede che i contanti possano circolare entro il limite massimo di euro 999,99. Secondo la nota ministeriale, quindi, la disciplina da ultimo richiamata dell’art. 49 D.Lgs. 231/2007, andrebbe applicata anche alle locazioni di immobili abitativi, con conseguente semplificazione delle modalità di pagamento. Secondo il MEF, infine, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti.
Quindi, secondo il Ministero, essendo la ratio della disposizione legislativa contenuta nella legge di Stabilità quella evitare il riciclaggio del denaro, in ogni caso, tale finalità può essere perseguita con prove documentali.
La nota avrà oggi ripercussioni rilevanti nelle contrattazioni: la prassi infatti quasi certamente vedrà protagonista il pregresso (parziale) sistema di pagamento in contanti delle locazioni abitative, sempre entro il limite di 999,99 euro
novembre 2024
EDITORIALE
di: Alberto Bortolotti
Qualche tempo fa è finalmente arrivata la risposta alla domanda "a cosa servono i giornalisti a cosa serve il loro Ordine?". L'hanno data in diretta due voci radiofoniche. Sabato 27 maggio sui 97.3 e 97.6 di Radio International il giornalista Leo Vicari (dipendente dell'azienda) si è... (...segue +)